CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
Wichtig: la vendita del solo titolo di viaggio è soggetta alle
condizioni generali delle singole Compagnie .
1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che: a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della
Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l’organizzatore
ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano
essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento
delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95). b) il consumatore
ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico
(ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 111/95), che è documento indispensabile
per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 17 delle
presenti Condizioni generali di contratto. La nozione di ‘pacchetto turistico’ (art.2/1
d.lgs. 111/95) è la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto
i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti
dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore
alle 24 Uhr ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno
una notte: a) trasporto;b) alloggio;c) servizi turistici non accessori al trasporto
o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa
del “pacchetto turistico”. Inoltre, l ’organizzatore del
viaggio in questo caso Vagaitaly ha l’obbligo di realizzare in catalogo
o nel programma tratto da un fuori catalogo una scheda tecnica. Le informazioni
necessarie non chè obbligatorie da inserire in detta scheda tecnica
del catalogo o del programma fuori catalogo sono le seguenti: - A: estremi
della polizza assicurativa inerente alla responsabilità civile; - B:
periodo di validità del catalogo/cataloghi o programma/i fuori catalogo;
- C: estremi dell’autorizzazione amministrativa rilasciata all’organizzatore;
- D cambi di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore;
2) CONTRATTO DI VIAGGIO E RESPONSABILITÀ e
FONTI LEGISLATIVE
Le responsabilità della società organizzatrice non può in
nessun caso eccedere i limiti previsti dalla legge n. 1084 del 27.12.1977 in
ratifica di esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto
di Viaggio (CCV). Firmata a Bruxelles il 23.04.1970. Il contratto è sottoposto
nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della Convenzione
di cui all’art. 3 della L.R.T. 16/94 (CCV) ed alle disposizioni della direttiva
90/314/CEE, nonché al DL 111/95.
3) PRENOTAZIONI
La richiesta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo,
compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L’accettazione
delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e
si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento
della conferma scritta da parte dell’Organizzatore, questa condizione potrà verificarsi
anche in forma telematica. L’Agenzia di viaggio venditrice, in possesso
di regolare licenza, potrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell’art.
6 del DL 111/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma
di cui al precedente paragrafo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico
non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi
di comunicazione, saranno fornite dall’Organiz- zazione in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dal D.L 111/95 in tempo utile prima
dell’inizio del viaggio.
4) PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto
turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto
della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere
effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato
pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o
dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
5) Tarife
Il costo del pacchetto turistico viene determinato nel contratto e con riferimento
a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo e ad eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
Il costo/prezzo potrà essere variato fino a giorni 20 (venti) antecedenti
la partenza e solo in conseguenza alle variazioni di: - costi di trasporto,
incluso il costo del carburante; - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi
turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti
e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per
le suddette variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai
costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come
riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti
di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto
turistico nella percentuale espressamente indicata in catalogo o programma
fuori catalogo.
6) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi: - aumento del prezzo di cui al precedente art.5 in misura eccedente
il10%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo
la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal
consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo
o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto
turistico abbia valore inferiore al primo; - alla restituzione della sola parte
di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di
rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione
(di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto
di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore
si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza
al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata indipendentemente
dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 4/1° comma - oltre
al costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nel
Catalogo o Programma fuori catalogo. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme
verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. Se un partecipante
iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della
somma versata, al netto del costo individuale di prenotazione e delle penalità qui
di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento
dei servizi: - penalità del 10% della quota sino a 31 giorni di calendario
prima della partenza; - penalità del 25% da 30 a 21 giorni; - penalità del
50% da 20 a 11 giorni; - penalità del 75% da 10 giorni a 72 Uhr correnti
prima della partenza; - nessun rimborso dopo tale termine o in caso di interruzione
del viaggio già intrapreso; - Le medesime penali verranno applicate a
chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei
previsti documenti personali di espatrio.
7) MODIFICHE E/O ANNULLAMENTI DEI PACCHETTI TURISTICI
PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA
Nel caso in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto
la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto
del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa; il consumatore
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata
o di godere della soluzione proposta quale alternativa (ai sensi del 2° e
3° comma del precedente articolo 6). Il consumatore potrà esercitare
i diritti di cui sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti al viaggio previsto
nel Catalogo o nel fuori catalogo, o da casi di forza maggiore nonché casi
fortuiti, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per annullamenti diversi
da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata
accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto
(ai sensi del precedente art. 6), l’organizzatore che annulla ( ex art.
1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto
dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente
di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore
al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dal precedente articolo 6, 4° comma qualora fosse egli ad
annullare.
8) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA E SOSTITUZIONI
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore,
una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e
qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste,
rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore
venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente
a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo
e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento
del rientro anticipato. In caso di sostituzioni il cliente rinunciatario può farsi
sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato
per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,
ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex
art. 10 D. L. 111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai
visti, ai certificati sanitari; c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore
tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli
verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario
sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo
nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In
relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo
fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario,
anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore
non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione
della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione
sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate
prima della partenza.
9) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento
valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti
di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore,
nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere
di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro
inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto
a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga
di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore,
all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre
che ne risulti possibile l’attuazione.
10) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali
indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce,
l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere
una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
11) RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inademp-
Imento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le
stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi,
a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore
(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
12) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in
ogni caso essere superiore alle indennità di risarcimento previste dalle
convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento
ne ha determinato la responsabilità: e più precisamente la Convenzione
di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato
all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario;
la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni
ipotesi di responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite
di risarcimento non può superare l’importo di “2.000 franchi
oro germinal per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n° 2
CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti
dall’articolo 1783 del codice di procedura civile...
13) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore
ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (precedenti
articoli 11 e 12), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile
al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
14) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal
consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore
può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,
con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non
oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di
partenza.
15) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile,
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore
o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento
del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare
un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti
e malattie.
16) FONDO DI GARANZIA
È
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo
Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai
sensi dell’art. 21 D. L. 111/95), in caso di insolvenza o di
fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per
la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero Il fondo deve
altresì fornire un’immediata disponibilità economica
in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione
di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell’art.
21 n.5 D. L. n.111/95).
17) FORO COMPETENTE/CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente
esclusivamente il Foro ove ha sede il Tour Operator. Di comune accordo, peraltro,
potrà essere previsto che le controversie nascenti dall’applicazione,
interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un
Collegio Arbitrale composto di tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno
che funge da Presidente nominato dagli arbitri già designati, ovvero,
in mancanza, dal Presidente del Tribunale, ove ha sede legale il Tour Operator.
Il Collegio Arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale del
Tour Operator deciderà ritualmente e secondo diritto, previo eventuale
tentativo di conciliazione.
ADDENDUM ALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
1) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’Sonderangebote del solo servizio di trasporto,
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di
pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV:
art. 1, n.3 e n.6; articoli. da 17 a 23; articoli. da 24 a 31, per quanto concerne
le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle
altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto
di contratto.
2) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate nei seguenti
articoli: Articolo 3, 1° comma; art. 4; art. 6; art.7; art.8; art. 9 1° comma;
art.10; art. 13; art. 15. L’applicazione di dette clausole non determina
assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto
turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle
corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore,
soggiorno ecc.).
SCHEDA TECNICA
Organizzazione Tecnica Vagaitaly Tour Operator di Italiatravel srl – 57037
PORTOFERRAIO LI Aut.ne Amm.va rilasciata dalla Provincia di Livorno del 2002.
Sede Legale in Viale Teseo Tesei ex Molino – 57037 Portoferraio (LI) Il
presente progamma di viaggio è conforme alla L.R.T. 16/94 e copia dello
stesso è stata inviata per conoscenza alla provincia di Livorno. Esenti
dalla bolla di accompagnamento ai sensi della legge ottobre 1978 n. 627 art;
4 comma 8 SETTORE VIAGGI & TURISMO.
RESPONSABILITA’ CIVILE
Ai sensi dell’art. ng 14 della Legge Regionale Toscana 16/1994. È stata
stipulata dalla società organizzatrice, polizza assicurativa di R.C. con
TORO Assicurazioni n. 560/14/510870 con i seguenti massimali: - € 1.549.370,00
per ogni persona; - € 1.549.370,00 per danni a cose; - con limite per danni
materiali € 1.549.370,00 per ogni sinistro;
VALIDITA' DEI PROGRAMMI E DELLE Tarife
I programmi contenuti in questo catalogo sono validi: dal 01/01/03al 31/12/03.
Gli operativi voli / navi / bus, le descrizioni degli alberghi, gli itinerari
e le escursioni, nonché le notizie sulle destinazioni sono fornite dalla
Vagaitaly in base alle informazioni in suo possesso al momento della stesura
dei programmi e possono subire variazioni anche senza preavviso.
CAMBIO APPLICATO
vedi listino cambi del 18.11.2002
QUOTE DI GESTIONE PRATICA PER PERSONA
Le quote di gestione pratica sono specificate nei singoli pacchetti turistici
o verranno comunque indicate al momento della richiesta di prenotazione. Nella
quota di gestione pratica sono incluse: polizza sanitaria assicurativa Interassistance
24h su 24h.
PREZZI E SCONTI
I prezzi degli hotels si intendono a persona in camera doppia; per gli appartamenti
si intendono ad appartamento; e per entrambi i casi ove specificato, in diverso
modo, nelle rispettive tabelle prezzi di ogni struttura. Gli sconti per adulti
e bambini negli hotels sono applicabili soltanto sul prezzo della camera doppia,
e nel caso di bambini, se occupano un letto in camera con i due genitori. Precisiamo
che gli sconti non sono cumulabili altrettanto vale per le nostre Sonderangebote speciali.
I prezzi esposti nel presente catalogo sono espressi Euro.
LE QUOTE COMPRENDONO E NON
Vedi ogni singolo Tours e/o Soggiorno e relative specifiche riportate in ogni
singola tabella. “Ai sensi dell’art.16 della legge 269/98.La legge
italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione
e alla pornografia minorile,anche se gli stessi sono commessi all’estero”.